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RISTRUTTURAZIONI, LA DETRAZIONE DEL 36% FINO A DICEMBRE 2012

PROROGATA ANCHE LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE O COOPERATIVE.

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

L'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.

Non ha più scadenza, inoltre, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, ralizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, anche la possibilità di fruire: della detrazione Irpef del 19% sugli nteressi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale; dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso ed edifici assimilati.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000,00 euro da suddividere in dieci anni.

L'importo massimo di spesa (48.000,00 euro) per cui è possibile fruire dell'agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ongi persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2010 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della realtiva detrazione non ha superato il limite dei 48.000,00 euro.

UN ESEMPIO DI CALCOLE DELLA DETRAZIONE

Ecco un esempio di calcolo della detrazione: la casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico e del bagno; la spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000,00 euro iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800,00 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio di imposta di 1.080,00 euro per ogni anno.

 PER GLI ANZIANI, IN 3 O 5 ANNI LA RIPARTIZIONE

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti. La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l'inquilino o il comodatario.

Trattandosi di una detrazione dell'Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul redditto delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza: i proprietari o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino soltanto nel imite della quota a lui imputabile.

L'aren@ffari casa, marzo 2011



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