Dal primo luglio scorso è in vigore l'obbligo di indicazione dei dati catastali sui contratti di locazione e di affitto. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto relevamnte ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con uan sanzione compresa tre il 120 e il 240% dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, cioè la stessa già prevista per la mancata registrazione del contratto, a cui è equiparata. Restano invarite le altre sanzioni previste, dal 100 al 200% dell'imposta dovuta per insufficiente dichiarazione di valore, che sale però dal 200 al 400% in caso di voluta accoltazione del corrispettivo. Le sanzioni per l'omessa registazione sono ridotte in caso di ravvedimento oneroso al 10% dell'imposta dovuta se l'omessa registrazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, e al 12% se avviene entro un anno. Quelle per il mancato pagamento sono pari al 2,5% dell'imposta (entro 30 giorni dalla scadenza) e al 3% dell'imposta (entro un anno). A parte sono dovuti gli interessi.
Fino ad oggi, l'indicazione dei dati catastali non era prevista nel modello 69, quello previsto per la registrazione, mentre nella griglia dei moduli telematici per la registrazione online dei contratti andava indicata solo la categoria catastale dell'immobile. Si tratterà di recuperre sia i dati identificativi che permettono di trovare l'immobile sulle mappe, sia quelli fiscali che permettono di attribuire la rendita (o le rendite nel caso di terreni). Poichè la norma parla di registrazioni, risoluzioni, proroghe anche tacite e cessioni, è ambiguo, però, se l'indicazione dei data catastali vada riportata in occasione del rinnovo annuale o poliennale della registrazione precedente, e quindi coinvolga anche chi ha già un contratto regolarmente registrato. E' probabile che sia così, perchè il rinnovo è pur sempre una forma di registrazione.
Il metodo più utilizzato per rintracciare i dati catastali è la consultazione dei rogiti, delle dichiarazioni di successione o degli atti pubblici di donazione, dove questi estremi vanno sempre riportati. Occorre però chiarire che non sempre i dati scritti in questi documenti corrispondono a quelli definitivi, soprattutto se il rogito o la successione sono avvenuti decenni fa. Talora (soprattutto per i terreni) i dati identicativi possono essere mutati; in caso di immobili auo tempo di nuova costruzione i dati catastali riportati possono essere provvisori in attesa di rattifica degli uffici; infine non è raro il caso di mutamento del classamento con relativa attribuzione di una nuova rendita. Quindi la certezza si ha solamente con la richiesta di un certificato catastale. Le modalità con cui si possono registrare i contratti di locazione sono due: online e recandosi agli uffici, in genere presso i capoluoghi di provincia. A sua volta la registrazione online può essere fatta direttamente o tramite intermediario abilitato.
I costi della registrazione sono sopportati a metà da proprietario e inquilino, ma entrambi sono responsabili del mancato versamento "in solido" (cioè ciascuno dei due per l'intera cifra, se l'altro non paga). I costi ammontano al 2% del canone annuno, da versare una volta all'anno con un minimo di 67 euro per ogni annualità.
fonte: L'Aren@ffari Casa. luglio 2010


